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| Ultimo aggiornamento: 15/10/07 3:11 |
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StatutoArt. 1 (Finalità)Il Centro di Studi per l'Archeologia dell'Adriatico, con sede in Ravenna, via San Vitale n.28, costituito come Associazione senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 12, 14 e segg. del Codice Civile, ha per fine promuovere e coordinare le ricerche e gli studi connessi all'antichità di tutto il bacino adriatico. Per conseguire tali fini, il Centro di Studi:
Art. 2 (Soci)Sono Soci ordinari del Centro di Studi:
Sono Soci collaboratori del Centro di Studi gli studiosi che si trovano ancora nel periodo della loro formazione professionale post-laurea, e coloro che svolgono, anche in modo non continuativo, ma con risultati scientificamente rilevanti, attività di ricerca nel campo delle scienze archeologiche, o che, in altri settori di ricecrca, comunque ontribuiscano al progresso di tali discipline. L'ammissione dei Soci collaboratori avviene con le medesime procedure previste per i Soci ordinari. Sono Soci sostenitori del Centro di Studi enti e persone che contribuiscono con aiuti finanziari e morali al raggiungimento delle finalità del Centro di Studi; la loro qualifica è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 3 (Criteri di ammissione)I titoli di ammissione al Centro di Studi, sia per le istituzioni sia per i singoli studiosi, sono previsti dalla tabella che verrà approvata nella prima Assemblea, prima dell'ammissione di nuovi soci; la eventuale successiva modifica di tale tabella può essere deliberata dall'Assemblea con procedura ordinaria. La richiesta di adesione al Centro di Studi da parte di istituzioni viene presentata dal legale rappresentante. La richiesta di ammissione di singoli studiosi può essere presentata dall'interessato o da due Soci ordinari o sostenitori. In ogni caso i titoli di ammissione di nuovi Soci ordinari vengono vagliati dal Consiglio Direttivo; l'ammissione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo medesimo. Art. 4 (Recesso e esclusione)I Soci ordinari, sostenitori e collaboratori possono recedere liberamente dal Centro di Studi. Nel caso delle istituzioni di cui al punto 1. del presente articolo, il recesso deve essere deliberato dall'organo competente e comunicato dal legale rappresentante al Presidente del Centro di Studi. L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei Soci per i quali siano venute meno le condizioni che costituiscono il presupposto della loro presenza nel Centro di Studi. Art. 5 (Organi)Sono organi del Centro di Studi:
Art. 6 (Assemblea)L'Assemblea è costituita dai Soci ordinari e sostenitori. I Soci di cui all'art. 2, punto 1., sono rappresentati da uno studioso scientificamente qualificato, nominato dall'organo competente dell'istituzione o dell'ufficio tra il proprio personale. Il rappresentante dell'ente consociato, che sia anche Socio del Centro di Studi a titolo personale, in seno all'Assemblea dispone comunque di un solo voto. I Soci sostenitori, se presenti, hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari; se assenti vengono considerati giustificati ed il loro numero non viene considerato ai fini del calcolo del quorum necessario per le delibere. I Soci possono farsi rappresentare in seno all'Assemblea, delegando in forma scritta altri Soci aventi titolo a parteciparvi. Ogni Socio non può avere più di due deleghe. L'Assemblea:
Art. 7 (Consiglio Direttivo)Il Consiglio Direttivo è formato:
Art. 8 (Presidente)Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro di Studi, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti d'urgenza che dovranno essere sottoposti a convalida da parte del Consiglio Direttivo o dall'Assemblea secondo le rispettive competenze. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Art. 9 (Commissioni)Su proposta del Consiglio Direttivo o di Soci l'Assemblea può costituire delle Commissioni scientifiche, allo scopo di approfondire la ricerca ed il dibattito su determinati temi, eventualmente finalizzati alla realizzazione di progetti specifici. A ciascuna commissione possono liberamente aderire Soci ordinari e collaboratori. I lavori di ogni commissione saranno coordinati da un responsabile designato dall'Assemblea, il quale provvederà alle convocazioni degli aderenti dandone contemporaneamente avviso al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo. Analoghi criteri e modalità si applicano all'istituzione di commissioni che si occupino di problemi istituzionali ed organizzativi. Art. 10 (Patrimonio e bilancio)Il patrimonio del Centro di Studi è costituito dalle liberalità a tale scopo destinate. Le entrate annuali del Centro di Studi sono costituite:
L'anno amministrativo e sociale coincide con l'anno solare. Art. 11 (Scioglimento)In caso di scioglimento, il patrimonio, le attrezzature ed i beni del Centro di Studi saranno devoluti al Dipartimento di Archeologia dell'Università degli Studi di Bologna. Art. 12 (Funzionamento)Per il proprio funzionamento e la propria attività il Centro di Studi può convenzionarsi con enti pubblici e privati. Tali convenzioni dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza semplice. Art. 13 (Regolamento)E' data facoltà all'Assemblea di approvare a maggioranza semplice un regolamento per il funzionamento del Centro di Studi. Art. 14 (Norme di riferimento)Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore. |